PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Richiami vivi).

      1. Su tutto il territorio nazionale è vietato utilizzare per fini venatori richiami vivi e zimbelli vivi.
      2. Coloro che sono in possesso di richiami o di zimbelli vivi devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegnarli all'organo provinciale competente che provvede a liberarli, ove possibile, o ad affidarli ad apposite strutture di recupero.

Art. 2.
(Appostamenti fissi).

      1. La caccia da appostamento fisso è vietata su tutto il territorio nazionale.
      2. Per appostamento fisso si intende qualsiasi struttura permanente realizzata con qualsiasi materiale.
      3. Le strutture utilizzate come appostamento fisso devono essere demolite e rimosse, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del proprietario.
      4. In caso di inadempienza al disposto di cui al comma 3, provvedono i comuni entro i due mesi successivi alla scadenza del termine stabilito dal medesimo comma 3 e, qualora sia individuato il proprietario, le spese per la demolizione e la rimozione sono a questi addebitate.
      5. I proprietari di appostamenti fissi inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
      6. L'appostamento temporaneo di cui all'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere smontato

 

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e rimosso dal cacciatore prima che questi si allontani dal posto.

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni penali:

          a) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 900 euro a 2.500 euro per chi detiene, trasporta o utilizza uccelli come richiami vivi o zimbelli vivi;

          b) l'ammenda da 900 euro a 2.500 euro per chi esercita la caccia da appostamento fisso.

      2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro per i proprietari degli appostamenti fissi che non hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

          b) la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro per chi si allontana dall'appostamento temporaneo senza averlo smontato e rimosso.

      3. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 4.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

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Art. 5.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni:

          a) i commi 3 e 4 dell'articolo 4;

          b) l'articolo 5;

          c) la lettera h) del comma 8 dell'articolo 10;

          d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 12;

          e) il comma 12 dell'articolo 14;

          f) il comma 6 dell'articolo 18;

          g) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 21;

          h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 31.

      2. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse.
      3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera p), le parole: «, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;

          b) alla lettera r), le parole: «uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e» sono soppresse;

          c) alla lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.

      4. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «Gli appostamenti fissi», sono soppresse.

 

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      5. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse.